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Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.